Proseguiamo con l’analisi del complesso decreto legge 36, convertito in legge: legge n. 79 del 29 giugno 2022.

Le Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardano anche la formazione iniziale e continua.

Analizziamo la parte relativa alla formazione continua del personale in servizio.

Ribadisco la scorrettezza di intervenire per legge su temi contrattuali: formazione e progressione economica di carriera. Vi è, poi, un ulteriore aggravante: siamo nel nel mezzo della trattativa di rinnovo del contratto collettivo nazionale comparto scuola, scaduto dal 2018.

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta:

  • Riferimento per l’attività di formazione del personale diventa la Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione, con sede a Roma e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione. La stessa collabora con Indire e Invalsi. La copertura dei costi per la costituzione ed il funzionamento della scuola di Alta Formazione sono coperti con il PNRR per il 2026  e con la riduzione delle risorse della card docenti dal 2027.
  • In linea con la legge 107/2015, il sistema di formazione diventa permanente per il personale docente e sarà strutturato in percorsi di durata almeno triennale.
  • La partecipazione ad alcune tipologie di percorsi formativi prevede un riconoscimento economico utilizzando le risorse del MFOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa): progettazione, tutoraggio, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti.
  • A partire dall’anno scolastico 2023/24 la formazione è volontaria per il personale già in ruolo ed obbligatoria per i docenti entrati in ruolo dopo la definizione in sede contrattuale dei contenuti della formazione continua. Anche le ore e l’incentivazione sono rimandare alla sede contrattuale. Con tale norma, il Ministero ha già, però, definito una cornice: l’erogazione di un compenso una tantum potrà essere non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione in godimento.
  • Resta confermata la progressione salariale legata all’anzianità di servizio.
  • Il percorso formativo prevede anche prove intermedie predisposte e gestite dal comitato di valutazione dei docenti.
  • Per finanziare il riconoscimento una tantum sono utilizzate le seguenti fonti: riduzione dell’organico di diritto dall’anno scolastico 2026/27 e adeguamento dell’organico dell’autonomia in base al calo demografico; riduzione degli importi della card del docente a partire dal 2028.
  • La fase di prima applicazione è esplicitata nell’allegato B alla legge e ricalca l’impianto della buona scuola, che si era riusciti a modificare con il contratto 2016/18: l’incentivo salariale è definitivo dal comitato di valutazione
  • Sempre nell’allegato B si trovano anche i contenuti previsti per i percorsi formativi incentivati
  • La norma interviene anche sul compenso per la valorizzazione del merito, tema rivisto grazie all’ultimo contratto, e definisce altre materie da incentivare, indicando alcuni limiti di destinazione di tali risorse.
  • Con decreto specifico del Ministero dell’istruzione saranno definiti i criteri per assegnare di tali risorse sulla valorizzazione, includendo tra i criteri gli anni di permanenza del docente nella stessa scuola.

Questa sintetica carrellata anticipa cosa ci aspetterà.

Come sempre, la scuola è oggetto di intervento legislativo sul finire dell’anno scolastico.

Grave è, comunque, stata la mancata partecipazione di tanti colleghi allo sciopero indetto per il giorno 8 Giugno, proprio per far sentire la voce di protesta della scuola su tali interventi unilaterali, di modifica del contratto e di riduzione di risorse.

Purtroppo, chi non ha colto la preoccupante gravità della situazione, si troverà a fare i conti con le novità al rientro a scuola.

Speriamo che il contratto riesca a sistemare al meglio, ma alcuni vincoli non potranno più essere superati in quanto imposti per legge.