All’articolo 14 del decreto 112 del 6 Maggio 2022 sono stati definiti gli effetti del mancato perfezionamento del contratto. È stato, pertanto, rivisto il Regolamento delle supplenze con l’impianto sanzionatorio e disciplinare.
Le nuove sanzioni distinguono effetti del mancato perfezionamento rispettivamente per le GAE e le GPS e per le graduatorie d’istituto.
Nel caso delle GAE e delle GPS, si configurano le seguenti situazioni:
- la rinuncia alla supplenza o la mancata assunzione in servizio, nel rispetto dei termini previsti, determina la perdita della possibilità di conseguire supplenze, annuali o fino al termine delle attività didattiche, da tutte le graduatorie, GAE, GPS, graduatorie d’istituto, per tutto l’anno scolastico di riferimento e per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento in cui si è inseriti;
- l’abbandono del servizio, quindi la rinuncia alla nomina dopo che si è entrati effettivamente in classe, comporta l’impossibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, per qualsiasi graduatoria per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Nel caso delle graduatoria d’istituto, si configurano le seguenti situazioni:
- la rinuncia ad una supplenza o anche la rinuncia alla proroga o alla conferma, anche se trattasi di completamento di cattedra, su posto comune, comporta la perdita del diritto ad assumere supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto comune che per il posto di sostegno;
- nel caso di posti di sostegno per il personale specializzato, la rinuncia ad una supplenza, o alla proroga o conferma, oppure all’eventuale completamento su posto di sostegno, determina la perdita del diritto a conseguire supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto di sostegno che per i posti o per le classi di concorso del medesimo livello di istruzione;
- la mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza o la mancata risposta nel rispetto dei tempi previsti dalla norma a una qualsiasi proposta di contratto è considerata rinuncia esplicita;
- l’abbandono del servizio, quindi la rinuncia alla supplenza dopo avere prestato attività didattica, determina l’impossibilità ad assumere altre supplenze sulla base delle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie e le tipologie di posti per tutto il periodo di validità delle graduatorie.
Come già previsto nella precedente tornata di istituzione delle GPS, qualora una persona sia in servizio su una supplenza da graduatoria di istituto, ha la possibilità di lasciare questa supplenza per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche, mantenendo una salvaguardia rispetto all’applicazione delle sanzioni previste per l’abbandono del servizio.
Naturalmente, le modifiche apportate al Regolamento delle supplenze potranno avere effetti nella fase di espressione delle preferenze di posti in vista delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. Accanto alla domanda di inserimento o di aggiornamento nelle GPS, ogni candidato dovrà, infatti, esprimere in ordine di gradimento le sedi di supplenza che potranno interessare, annuali o fino al termine delle attività didattiche. Tale operazione andrà svolta in modalità informatizzata e, tendenzialmente, tra la fine del corrente anno scolastico e l’inizio del prossimo. Sarà proprio in occasione della compilazione di tale scelta che ogni aspirante supplente dovrà tenere in debita considerazione le nuove sanzioni applicabili in caso di rinuncia, non presa di servizio dopo l’accettazione della nomina o abbandono del servizio.
Sorgono, naturalmente, alcuni quesiti:
- tale inasprimento delle sanzioni sarà funzionale ad una copertura più efficace dei posti vacanti?
- al contrario, rischiamo che tale inasprimento comporti una maggiore difficoltà ad individuare personale disponibile?
- l’applicazione di sanzioni più pesanti in vista dell’espressione delle preferenze per i posti sul nuovo anno, favorirà in termini di celerità ed efficacia la copertura dei posti?
Indubbiamente, le tante rinunce o i mancati perfezionamenti di contratto dopo avere dato l’assenso, in questi due anni, hanno comportato grandi difficoltà e operazioni protratte, in alcuni casi, fino al mese di dicembre. Le nuove sanzioni previste potranno evitare tali disguidi?
Il Ministero dovrebbe, probabilmente, analizzare la situazione considerando anche un altro punto di vista: mantenere per così tanti anni molti posti vacanti sui quali sarebbe possibile una stabilizzazione, potrebbe essere una soluzione più funzionale per superare la ricerca di un numero così elevato di persone da incaricare e favorire maggiormente la tanto sempre citata continuità didattica.
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