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Supplenze GPS: cosa sono, come funzionano, cosa accade se non accetto una supplenza?

Con l'aggiornamento delle supplenze GPS nel 2022 sono state anche riviste le regole per gestire la mancata accettazione di una supplenza.

supplenze gps

Cosa sono le GPS

Le cosiddette GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Le stesse sono state realizzate per la prima volta del 2020, dopo una sperimentazione in alcune Province d’Italia della chiamata centralizzata da parte degli uffici scolastici territoriali.
Attraverso quest’ultima procedura, gli ex provveditorati, oggi uffici periferici degli uffici scolastici regionali, hanno proceduto a coprire i posti di incarico annuale, togliendo questa incombenza alle singole istituzioni scolastiche. Realizzata tale sperimentazione e raccolte le dovute osservazioni, nell’estate del 2020 sono state istituite per la prima volta le GPS.
Le GPS sono aggiornate ogni 2 anni.

A cosa servono le GPS

Queste graduatorie sono utilizzate per coprire le supplenze livello provinciale sui posti vacanti annuali al 30 di giugno e al 31 di agosto.
Coloro che sono inseriti in tali graduatorie, oltre ad avere l’opportunità di una proposta di supplenza annuale, hanno titolo ad essere inseriti anche nelle graduatorie d’istituto delle scuole.
Per essere destinatari di una nomina bisogna ricordarsi anche di un altro passaggio: prima dell’avvio delle operazioni di assegnazione dell’incarico annuale, ogni candidato e candidata devono ricordarsi di esprimere sul portale di istanze online le proprie preferenze rispetto a tutti posti disponibili all’interno della Provincia.
In questo modo, l’ufficio scolastico dispone di criteri dagli interessati per assegnare la nomina annuale. Possono essere indicate fino ad un massimo di 150 preferenze.
Solo in un secondo momento, chiuse le operazioni di assegnazione degli incarichi annuali, le singole istituzioni scolastiche, utilizzando le proprie graduatorie, potranno assegnare i posti residui nell’istituito o chiamare per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Nuove sanzioni per chi non accetta o abbandona una supplenza

In occasione della riapertura delle GPS nel 2022, il decreto n. 112 del 6 Maggio 2022 ha definito all’articolo 14 gli effetti del mancato perfezionamento del contratto.
È stato, pertanto, rivisto il Regolamento delle supplenze con l’impianto sanzionatorio e disciplinare.
Le nuove sanzioni distinguono effetti del mancato perfezionamento rispettivamente per le GAE e le GPS e per le graduatorie d’istituto.

Nel caso delle GAE e delle supplenze GPS, si configurano le seguenti situazioni:

  • la rinuncia alla supplenza o la mancata assunzione in servizio, nel rispetto dei termini previsti, determina la perdita della possibilità di conseguire supplenze, annuali o fino al termine delle attività didattiche, da tutte le graduatorie, GAE, GPS, graduatorie d’istituto, per tutto l’anno scolastico di riferimento e per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento in cui si è inseriti;
  • l’abbandono del servizio, ossia rinunciare alla nomina dopo aver iniziato l’attività didattica, comporta l’impossibilità di avere qualsiasi tipologia di supplenza, per qualsiasi graduatoria per l’intero periodo di validità delle graduatorie.

Nel caso della graduatoria d’istituto, si configurano le seguenti situazioni:

  • la rinuncia ad una supplenza o alla proroga o alla conferma, anche se trattasi di completamento di cattedra, su posto comune, comporta la perdita del diritto ad assumere supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto comune che per il posto di sostegno;
  • nel caso di posti di sostegno per il personale specializzato, la rinuncia ad una supplenza o alla proroga o conferma, oppure all’eventuale completamento su posto di sostegno, determina la perdita del diritto a conseguire supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto di sostegno che per i posti o per le classi di concorso del medesimo livello di istruzione;
  • la mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza o la mancata risposta nel rispetto dei tempi previsti dalla norma a una qualsiasi proposta di contratto è considerata rinuncia esplicita;
  • l’abbandono del servizio, quindi la rinuncia alla supplenza dopo avere prestato attività didattica, determina l’impossibilità ad assumere altre supplenze sulla base delle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie e le tipologie di posti per tutto il periodo di validità delle graduatorie.

Sono previste attenzioni particolari per chi ha già in corso una supplenza breve ed è destinatario di una proposta annuale: come già previsto nella precedente tornata di istituzione delle GPS, c’é la possibilità di lasciare la supplenza breve da graduatoria d’istituto per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche, mantenendo una salvaguardia rispetto all’applicazione delle sanzioni previste per l’abbandono del servizio.

Come compilare le 150 preferenze

Naturalmente, le modifiche apportate al Regolamento delle supplenze potranno avere effetti nella fase di espressione delle preferenze di posti in vista delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.

Accanto alla domanda di inserimento o di aggiornamento nelle GPS, ogni candidato dovrà, infatti, esprimere in ordine di gradimento le sedi di supplenza che potranno interessare, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Tale operazione andrà svolta sempre in modalità telematica accedendo all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze (INS).

Durante la compilazione, ogni aspirante supplente dovrà tenere in debita considerazione le nuove sanzioni applicabili in caso di rinuncia, non presa di servizio dopo l’accettazione della nomina o abbandono del servizio.
Quindi, dovrà mettere in condizione il sistema di comprendere quali siano le proprie esigenze ed ordinare le preferenze considerando tutte le variabili:

  • se interessano tutti gli insegnamenti nei quali si è inseriti in graduatoria sia per posto comune che di sostegno;
  • quale tipo di preferenze s’intende considerare tra scuola, comune e distretto;
  • il tipo di contratto che si vorrebbe ottenere, se annuale (31 Agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), su spezzone orario;
  • quale tipo di cattedra interessa, se nello stesso comune o anche tra comuni diversi.

Sostanzialmente, partendo dalla propria posizione in graduatoria e, conseguentemente, dalle possibilità che ne derivano, bisogna ipotizzare di farsi un elenco di preferenze, come avveniva quando la scelta era in presenza, per essere preparati all’elenco delle opzioni possibili. In questo modo si mette l’algoritmo in condizione di comprendere quali le esigenze e le preferenze per assegnare la nomina annuale.

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FAQ

Domande Frequenti Correlate.

La segreteria dell’istituto che deve stilare la graduatoria chiede ai singoli dipendenti di compilare una scheda ed autocertificare quanto inserito, secondo il modello e la tabella di valutazione inserita nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità in vigore.

Raccolte le autocertificazioni, la segreteria procede ad attribuire i punteggi in base alla tabella di Raccolte le autocertificazioni, la segreteria procede ad attribuire i punteggi in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI mobilità e a graduare il personale nelle rispettive graduatorie distinte per profilo professionale, ordine di scuola e classe di concorso.

Alcuni istituti stanno sperimentando la compilazione della graduatoria interna attraverso istanze online. Questa modalità potrebbe entrare in vigore nell’anno scolastico 2022/23.

La graduatoria interna d’istituto, stilata rispettando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, ha diversi utilizzi.

Individuare il personale, docente e ata, eventualmente perdente posto a seguito di contrazione dell’organico d’istituto; in base al numero dei perdenti posto, si individuano le ultime persone inserite in graduatoria o coloro che hanno ottenuto la titolarità nell’anno di contrazione e sono, pertanto, gli ultimi arrivati.

Avere un ordine nell’individuare le persone destinatarie di incarico a fronte di più candidati; questa ipotesi va regolamentata nel contratto d’istituto o inserita tra le indicazioni di auto candidatura.

Avere parametri di riferimento per assegnare il personale ai plessi ed alle sedi a fronte di più concorrenti interessati; anche tale ipotesi va inserita e regolamentata nella contrattazione decentrata d’istituto.

La graduatoria interna d’istituto è un elenco graduato del personale scolastico, distinto per profilo professionale e, nel caso dei docenti, per ordine di scuola e classe di concorso.

L’utilizzo della graduatoria interna d’istituto è indispensabile nel momento in cui va individuato un perdente posto a causa della contrazione di organico.

Le modalità ed i criteri con cui va stilata la graduatoria sono inseriti nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della mobilità in vigore.

E’ frequente l’utilizzo della graduatoria interna d’istituto per assegnare incarichi o per l’assegnazione del personale alle sedi ed ai plessi.

Non sempre… Infatti, l’Art. 28 del CCNL scuola 2016/18 prevede quanto segue: “… l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”.
Quindi tale sostituzione è prevista solo le ore del potenziato non sono impegnate nei progetti del PTOF ma sono ore cosiddette “a disposizione”.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Sentenza Consiglio di Stato n. 03196 del 2022
Sentenza TAR n. 9795 del 2021

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