Negli ultimi anni è diventato un problema da affrontare la sostituzione del personale assente nella scuola attraverso i supplenti. I motivi che hanno alimentato il dibattito sono più di di uno: difficoltà a reperire personale disponibile alla sostituzione, norme sibilline che danno adito alle più diverse interpretazioni, la minaccia di denunce per avere determinato oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione, norme discriminatorie verso la scuola che mettono in seria difficoltà la garanzia del servizio e del diritto allo studio.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza

Innanzi tutto, vanno richiamate note piuttosto datate che davano la possibilità alla scuola di sostituire il personale con ore disponibili e non utilizzate: le cosiddette ore a disposizione di cui erano composte alcune cattedre. Oppure, altro esempio, è stato l’utilizzo delle ore di compresenza alla scuola primaria.
Ebbene, nel primo caso, vi era la possibilità di sostituire fino a quindici giorni di assenza del titolare e nel secondo caso fino a cinque giorni.
In entrambe le situazioni vi era, però, la possibilità e non l’obbligo, in quanto tali ore potevano essere state destinate alla progettualità dell’offerta formativa.

Interventi normativi sulle supplenze

A partire dalla cosiddetta riforma Gelmini (Legge 133/2008 e Legge 169/2008) sono sparite sia le ore a disposizione che le compresenze, pertanto, unica soluzione alla sostituzione del personale assente era chiamare un supplente o chiedere, se si trattava di pochi giorni, al personale della scuola che avesse espresso disponibilità a prestare ore aggiuntive.
Con l’avvento della Buona Scuola (Legge 107/2015) sono state introdotte molte ore aggiuntive che, nell’anno di avvio, il 2015/16, sono state classificate come potenziato. A partire dall’Anno Scolastico successivo, il 2016/17, tali ore sono state incluse nell‘organico dell’autonomia, composto appunto da cattedre di diritto (31/08), cattedre di fatto (30/06) e potenziato.
Nell’anno di introduzione di tale organico , lo stesso è stato, però, attribuito alle scuole ad anno scolastico abbondantemente avanzato, con la conseguenza molto frequente di vedere tale personale impegnato solo a sostituire eventuali assenze.

Cosa dice il CCNL comparto scuola

Per fortuna, già il vecchio CCNL Comparto Scuola, 2006/09, ma soprattutto il recente CCNL rinnovato, 2016/18, chiariscono in modo inequivocabile come siano da destinare a supplenza solo le ore non impegnate, ossia non progettate ed impegnate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
È, infatti, molto chiaro l ‘Art. 28 comma 1 del sopracitato CCNL: Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Per maggiore completezza è utile anche date lettura dell’ Art. 26: I docenti in servizio in ciascuna istituzione scolastica appartengono al relativo organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.

Può, tuttavia, accadere che per i molti assenti o per la lunga durata delle assenze, anche le ore disponibili e non impegnate non bastino. In questo caso, non si deve ricorrere alla divisione degli alunni ma procedere a chiamare supplenti, per garantire il rispetto del diritto allo studio.

Altro tema spesso richiamato a giustificazione di una non presenza di supplenti è la difficoltà a reperirne.
Per ovviare al problema è stata creata, all’interno della graduatoria per la scuola d’infanzia e la scuola primaria, una subgraduatoria con il personale disponibile a supplenze molto brevi, della durata massima di dieci giorni. Tale personale deve essere reperibile dalle ore 7.30 alle 9.00 di ogni giorno, con presa di servizio entro le ore 10.00. Qualora questo non avvenga, lo stesso viene cancellato dalla subgraduatoria per l’anno scolastico in corso.
Se anche tale strumento non basta o ci troviamo nell’ambito della secondaria dove tale subgraduatoria non è prevista si ricorre alle cosiddette MAD, Messa A Disposizione. Ogni anno, migliaia di persone danno la propria disponibilità fuori graduatoria per supplire il personale.
Inoltre, dal lontano 2007, il regolamento delle supplenze, DM 131 /2007, ha reintrodotto penalizzazioni per la non accettazione della supplenza, il mancato perfezionamento della stessa o l’abbandono del servizio. Infatti, la situazione di eccessiva libertà di modifica o di abbandono delle supplenza, rendeva ingestibile la situazione.
Il medesimo regolamento facilita anche la procedura, superando la telefonata o raccomandata con l’invio di una mail ad un numero illimitato di interessati inseriti in graduatoria, che hanno tempo 24 per rispondere e 24 per prendere servizio.

Per riassumere…

Pertanto, per riassumere la procedura: accertate le assenze del personale da sostituire, si verifica se la situazione di organico con ore non impegnate possa coprire totalmente o parzialmente il fabbisogno; qualora si debba ricorrere alla chiamata di supplenti, si procede con l’invio massivo di mail agli eventuali interessati per scorrere la graduatoria; avendo questi ultimi 24 ore di tempo per rispondere e 24 ore per prendere servizio, organizzo la sostituzione con ore disponibili o chiamando da Mad un sostituito per i due giorni utili allo scorrimento della graduatoria; se la graduatoria è esaurita, si provvede con le tabelle di viciniorietà a consultare le graduatorie di tutta la provincia, dalla scuola più vicina alla più lontana; infine se non ho trovato nessuno, utilizzo le MAD consegnate all’istituto per trovare i sostituti.
Con tali accorgimenti non si rischia il rilievo per aggravio alle casse dello stato, in quanto si sono analizzate tutte le ipotesi di soluzione per evitare sprechi e garantire il diritto allo studio.
Infine, un affondo sulla situazione molto grave nella quale versano le segreterie ed il personale Ata.
Con la finanziaria 2015, Legge 190/2014, il Governo di allora ha obbligato ad attendere di essere solo in tre dipendenti all’interno della segreteria per procedere alla sostituzione del personale. Situazione denunciata per le tante e complicate incombenze che gravano sulle scuole a partite dal riconoscimento della loro Autonomia dal 1999.
A seguito di tali proteste, vi è stato un leggero, seppur ancora insignificante, intervento: la possibilità di sostituire il personale anche al di sopra delle tre unità di presenza, purché l’assenza duri almeno trenta giorni (Art. 1, comma 602, della legge finanziaria 2018 in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014).
Analoga situazione si è dovuta affrontare con i collaboratori scolastici, non sostituibili dal primo giorno: in questo caso si è scaricata sui dirigenti scolastici la responsabilità di decidere quando nominare, qualora si configurino profili di rischio per la sicurezza del personale o degli utenti. L’effetto della Finanziaria 2015 è stato, quindi, solo attenuato dalla Circolare Ministeriale 2116/2015, che prevede una deroga in via amministrativa.
Questa situazione si manifesta quotidianamente nelle scuole, dal momento in cui un alunno, un’alunna, uno studente, una studentessa varcano la soglia dell’istruzione scolastica.
Purtroppo, molto spesso, chi approva norme che guardano solo al risparmio o al fare cassa, non si rende pienamente conto delle ricadute negative su diritti fondamentali che la scuola ed il suo personale è tenuta a garantire: diritto allo studio, accoglienza, sorveglianza, buon andamento, efficienza, efficacia,…