MARCO CORTI
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Come rilanciare l’autonomia scolastica?

A più di vent’anni dal riconoscimento dell’autonomia scolastica, si rende necessario rilanciare questa importante opportunità per le scuole.
Per questo propongo le seguenti idee per ripartire con un’autonomia autentica:

Soluzione strutturale al precariato cronico

Come abbiamo avuto modo di analizzare in più occasioni, il tema del precariato ha una ricaduta diretta sulla continuità didattica e, conseguentemente, sul coinvolgimento nelle scelte di una scuola autonoma.

Se la questione tanto discussa è una maggiore selettività del personale, andrebbe rivisto l’intero sistema della formazione iniziale e del reclutamento per tutti i profili professionali nella scuola.

Innanzi tutto, non si può pensare di scindere l’aspetto relativo alla formazione iniziale, finalizzato al conseguimento di una abilitazione alla professione per qualsiasi figura, dalla modalità di reclutamento. Infatti, la stratificazione di interventi normativi delle continue riforme e contro riforme ha prodotto disparità di trattamento e non ha mai definitivamente risolto il problema del precariato nella scuola. Quindi, formazione iniziale e reclutamento non posso essere trattati separatamente e subire modifiche in tempi diversi.

In secondo luogo, andrebbe realizzato un serio intervento che renda strutturale la copertura dei posti vacanti che, di anno in anno, si vengono a generare.

Infine, una seria, reale ed efficace selezione andrebbe introdotta sin dall’avvio delle prime supplenze! Non appena un candidato si approccia ad affrontare i primi incarichi, sia esso appartenente al personale Ata o al personale docente, andrebbe attentamente seguito per accompagnarlo nelle prime esperienze didattiche ed organizzative, con il dovuto supporto di tutoraggio ed orientamento. Non è corretto né funzionale ad una seria offerta formativa, lasciar correre situazioni di difficoltà e, magari, ripetere lo stesso errore per il superamento del periodo di prova con la speranza o la promessa che la persona si trasferisca!

Un sistema scolastico che voglia funzionare deve avere tempi e modi certi per garantire l’offerta formativa proposta alle famiglie all’atto dell’iscrizione e del personale stabile che sappia quali regole del gioco conoscere e rispettare per la formazione iniziale ed il conseguente reclutamento, con un logica di verifica costante del proprio bilancio delle competenze e della propria professionalità.

I temi formazione iniziale e reclutamento si collegano, poi, al tema di fine carriera: il ruolo di tutoraggio ed orientamento potrebbe coinvolgere direttamente i lavoratori e le lavoratrici con maggiore anzianità ed esperienza, introducendo l’istituto contrattuale di una sorta di apprendistato professionalizzante accompagnato e retribuito.

Reale processo di sburocratizzazione

L’appesantimento burocratico caratterizza, purtroppo, la pubblica amministrazione e la scuola.

Riprendere in mano il progetto di riordino e semplificazione intrapreso con la riscrittura del Testo Unico delle norme della scuola potrebbe contribuire al processo di semplificazione amministrativa indispensabile in termini innovativi e non esclusivamente compilativi. E’, infatti, doveroso procedere ad un coordinamento formale e sostanziale, per ricostruire un’armonia tra i testi e per riuscire a rendere intellegibili le norme.

Lo snellimento burocratico e la smaterializzazione delle pratiche nella scuola può avvantaggiarsi della disponibilità di piattaforme digitali che evitino di appesantire le procedure amministrative: si tratta di renderle vincolanti e formare adeguatamente il personale al loro utilizzo efficiente ed efficace.

La semplificazione avrebbe, infatti, quale finalità la diminuzione della complessità e l’eliminazione di passaggi giuridici superflui: aspetto, purtroppo, mai pienamente attuato nel nostro Paese, a causa del non completamento del processo attraverso una codificazione. 

In questo senso, può diventare funzionale il progetto inserito nel Piano Nazionale Scuola Digitale relativo alla riorganizzazione dell’amministrazione pubblica e della scuola sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Esercizio pieno di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Tale aspetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche è stato troppo spesso non sfruttato. Perché non farne un mezzo privilegiato per introdurre progressivamente le riforme non calandole più dall’alto ma sfruttando il pieno coinvolgimento del personale dal basso? La ricerca e sperimentazione nella scuola sono state sacrificate nel nome dell’attuazione di riforme approvate dal Governo di turno.

Per l’anno scolastico 2020/21 si era offerta anche una opportunità molto interessante: reintrodurre progressivamente l’insegnamento di educazione civica in virtù della legge n. 92/2019. Le Linee Guida approvate nel 2020 prevedevano alcune piste di lavoro sulle quali poter intraprendere un lavoro con il coinvolgimento anche il territorio di appartenenza dell’istituzione scolastica.

I temi proposti dalle Linee Guida sono la Costituzione, l’Agenda 2030 e la cittadinanza digitale. L’approfondimento di tali tematiche avrebbe potuto offrire una interessante occasione per incontrare il contesto territoriale ed istituzionale e costruire sperimentalmente un piano territoriale dell’offerta formativa con contatti diretti con le istituzioni pubbliche, le sedi amministrative, le realtà politiche e dell’associazionismo offrendo ulteriori esperienze non formali ed informali stimolo di apprendimento sotto la regia della scuola.

Analogamente, la progressiva reintroduzione dei giudizi in funzione dei voti nella scuola primaria ha offerto un’altra interessante opportunità di esercizio dell’autonomia di ricerca e di sperimentazione per la revisione dei curriculi d’istituto e la stesura dei giudizi di valutazione.

L’autonomia di ricerca e di sperimentazione può essere la strada privilegiata per intraprendere anche azioni volte a rianimare la partecipazione interna alle istituzioni scolastiche. 

Riforma della partecipazione nella scuola

La revisione degli organi collegiali della scuola è stato ed è tema spinoso, sul quale sono vacillati anche i Governi. Il ritorno ad una partecipazione attiva e consapevole è, però, centrale per promuovere innovazione anche nei processi.

Sfruttare il rinnovo contrattuale per un piano di coinvolgimento e formazione sui benefici della partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa può offrire un’occasione unica per ritornare a far cogliere i benefici del coinvolgimento consapevole nelle scelte.

Calare tale impegno nel contesto territoriale di appartenenza oltre a rispondere alle indicazioni del Regolamento dell’Autonomia, può favorire la costruzione di una vera alleanza strategica tra scuola e comunità.

Adeguamento delle condizioni contrattuali

La condizione contrattuale, economica e normativa, del personale della scuola è in grave ritardo rispetto alle evoluzioni ed alle innovazioni necessarie.

Una revisione dell’inquadramento e della classificazione del personale in base non alla mansione ma al ruolo ricoperto è doverosa. Infatti, la mansione è una lettura superata, che guarda alla dimensione di divisione del lavoro per organizzarlo, in una dimensione di staticità. La visione che riconosce al lavoratore ed alla lavoratrice un ruolo ne riconosce il suo gioco in relazione con gli altri, non in base a mansioni ma in base a competenze, in una dimensione dinamica.

Conseguentemente, il tema dell’inquadramento professionale si riconduce ai temi indotti dall’innovazione: partecipazione e formazione.

Nel caso specifico del contratto del mondo della scuola, sarebbe giunto il momento di ragionare ad una differenziazione economica non in base al riconoscimento del merito ma in base ad una carriera professionale in seno ad una scuola autonoma che necessita, infatti, di svariate figure di sistema, da classificarsi attorno agli assi autonomia e specializzazione: con la crescita dell’autonomia si riduce proporzionalmente la prescrittività e si necessita di maggiore specializzazione.

Il profilo professionale del docente è, infatti, molto complicato e deve, pertanto, avere preparazione sociale, culturale, capacità organizzativa, conoscenza della norma, capacità didattica,…per poter lavorare in un contesto complicato dalla globalizzazione. Il contesto entro cui opera il docente necessita, pertanto, di strumenti contrattuali adeguati a far fronte al cambiamento.

Attraverso questi spunti vorrei aprire un dibattito mettendo al centro l’istruzione e la formazione ed, in particolare, il protagonismo di una scuola autonoma per costruire il futuro di un Paese.

Piano offerta formativa – POF e PTOF

Da dove provengono rispettivamente gli acronimi POF e PTOF?

Il POF è il Piano dell’Offerta Formativa e discende dal Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il DPR n. 275/1999, cioè quando le istituzioni scolastiche sono state riconosciute autonome ed hanno acquisito personalità giuridica.

Il PTOF è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, modificando la scansione temporale specifica l’offerta formativa di ogni scuola, che deve avere validità triennale e questo è venuto attraverso la legge n. 107/2015, nota come Buona scuola, che ha cercato di dare piena attuazione all’autonomia scolastica introdotta nel 2000.

Articolo 3 del DPR n. 275/1999

La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Detto Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità (DPR n. 275/1999, ART 3 CC 1 – 2).

Il processo di progressivo riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche rientra nel più vasto processo di decentramento avviato con la legge Bassanini, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, nota come Riforma Bassanini dal nome del Ministro della Funzione Pubblica che vi diede avvio.

Si è trattato di una profonda riforma del sistema amministrativo, per sburocratizzare l’amministrazione pubblica, renderla più efficiente, più snella e in grado di offrire servizi di qualità.

Autonomia Scolastica

Approfondimento dettagliato di tutti i risvolti dell’autonomia scolastica e degli aspetti legati direttamente o indirettamente al tema.

Autonomia Scolastica

Con la Legge n. 59/1997  si è cercato, pertanto, di riformare l’amministrazione pubblica, attraverso un processo di decentramento, di liberalizzazione, di semplificazione e di responsabilizzazione, al fine di modernizzare il nostro Paese attraverso la costruzione di un’alleanza tra pubblico e privato.

In tale processo sono state coinvolte anche le istituzioni scolastiche attraverso l’articolo 21 della legge n.59/1997, con il Regolamento dell’autonomia e con le norme conseguenti al processo di decentramento, che ha comportato il passaggio da un’organizzazione piramidale ad una a rete.

In questo modo, ogni scuola riconosciuta autonoma, avrebbe potuto assumere decisioni calate nel contesto di appartenenza, in modo di raggiungere gli obiettivi generali del sistema, ma attraverso scelte specifiche e contestualizzate nella realtà di appartenenza.

Inevitabili sono, infatti, le ricadute sul piano didattico. Si passa, infatti, dai Programmi nazionali del Ministero alla progettazione curriculare di istituto, dalle prescrizioni dall’alto alla programmazione/progettazione dal basso.

Il riferimento diventano, allora, le Indicazioni Nazionali, quadro entro il quale si operano le scelte delle singole scuole con l’elaborazione del POF, documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche (Art. 3 c. 1 DPR n.  275/1999), (ora PTOF, a seguito della L. n. 107/2015).

La progettualità didattica trova, allora, espressione nella stesura, condivisione ed approvazione del curricolo disciplinare e verticale in una scuola, riconosciuta quale ambiente di apprendimento. Per riuscire in questo la scuola deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e fare sintesi con le istanze del contesto, la domanda delle famiglie e le caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti (Art.1 c. 2 DPR n. 275/1999).

Ne scaturisce la necessità di riorganizzare le direzioni didattiche e le scuole medie in istituti comprensivi, dalla scuola d’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

I docenti collegialmente devono fare sintesi con il curricolo d’istituto tra l’istanza centrale, normativa e unitaria e l’istanza locale, contingente e flessibile. 

Allora, anche la scuola diventa luogo di ricerca, sperimentazione, sviluppo (Art. 6 DPR n. 275/1999) e laboratorio di innovazione.

Il POF diventa la carta d’identità dell’istituzione scolastica, consegnata alle famiglie ed agli studenti all’atto dell’iscrizione.

Sull’autonomia è, poi, intervenuta nel 2015 la legge della Buona scuola, con l’intento esplicito di darvi piena attuazione attraverso l’organico potenziato, la programmazione triennale dell’offerta formative, un piano straordinario di assunzioni,…

Il PTOF ha durata triennale , come stabilisce la legge della Buona scuola, evidenzia le esigenze didattiche, organizzative e progettuali (art. 1, c. 5, L. n. 107/2015), esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa (art. 3, c. 1, DPR n. 275/1999; art. 1, cc. 6 e 14), è un documento pubblico (art. 1, c. 17, L. n. 107/2015), è consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione (art. 3, DPR n. 275/1999).

La procedura per l’adozione del PTOF ha subito qualche modifica rispetto alla precedente norma: il PTOF è predisposto entro il mese di Ottobre dell´anno scolastico precedente al triennio di riferimento ed è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre (art. 1, c. 12, L. n. 107/2015).

Per la predisposizione dello stesso da parte del collegio docenti, il dirigente scolastico, ricevuto l’organico assegnato (art. 1, c. 13, L. n. 107/2015), definisce gli indirizzi per le attività della scuola e definisce le scelte di gestione e di amministrazione (art. 3, c. 4, D.P.R. n. 275/1999), promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Prima della legge n. 107, tali indirizzi erano definiti dal consiglio d’istituto.

Una volta elaborato, il PTOF è approvato da parte del consiglio d’Istituto per consentire al dirigente di predisporre gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa che include il piano annuale delle attività del personale docente e del personale ata. Il piano annuale del personale docente è predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni, è deliberato dal collegio docenti, è modificabile in corso d’anno per sopraggiunte nuove esigenze, include le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento e ogni impegno coerente con la funzione docente.
Il piano annuale delle attività del personale ata è predisposto dal Direttore generale dei servizi amministrativi ed include gli aspetti organizzativi e gestionali funzionali all’attuazione del ptof.

Dopo aver ricevuto la definizione dell’organico, lo stesso è indirizzato a realizzare attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento didattico e organizzativo (art. 1, c. 5, L. n. 107/2015; art. 28, ccnl scuola 2016/2018).

All’interno del Piano dell’offerta formativa vengono esplicitati tutti quegli aspetti che riguardano la progettazione educativa e didattica, che devono essere noti a tutti coloro che vivono l’istituzione scolastica quindi anche alle famiglie ed agli studenti, destinatari di questo documento.

Pertanto, nell’elaborazione, nell’approvazione e nell’attuazione dell piano dell’offerta formativa sono, pertanto, direttamente o indirettamente coinvolti tutti gli attori della scuola: collegio docenti, consiglio d’istituto, dirigente scolastico, personale ata, genitori, studenti. Pertanto il PTOF diventa un documento fondamentale, che non va considerato come un atto meramente burocratico ma è il documento che presenta l’istituzione scolastica e che, nella periodica revisione, dovrebbe essere funzionale al processo di miglioramento continuo.

Autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche

In questo articolo cerchiamo di capire quale sia il profilo e il funzionamento delle istituzioni scolastiche che sono riconosciute autonome.

L’art. 21 della L. n. 59/1997 ha attribuito alle istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale ed ha riconosciuto loro personalità giuridica.

In quel periodo era in corso anche il riordino dell’intero sistema formativo, il tentativo di riforma degli organi collegiali, la riorganizzazione del Ministero, il nuovo inquadramento dei capi d’istituto come dirigenti, la revisione della contabilità scolastica.

La finalità con cui è stata introdotto il riconoscimento di tale autonomia è il superamento del modello burocratico ministeriale nella gestione delle Istituzioni scolastiche, per realizzare progressivamente un modello di tipo orizzontale, che coinvolge le istituzioni scolastiche e la comunità di appartenenza ed il territorio.

Il riconoscimento della personalità giuridica consente, pertanto, di attribuire alle scuole funzioni amministrative centrali e periferiche per quanto attiene le gestione del servizio di istruzione, gli adempimenti relativi alla carriera scolastica e il rapporto con gli alunni, l’amministrazione del patrimonio e delle risorse, la gestione dello stato giuridico del personale docente e non docente.

La scuola può, così, esercitare capacità di diritto privato partecipando o promuovendo forme di associazione tra soggetti pubblici e privati, reti di scuole, accordi di programma, consorzi, convenzioni, stipulando contratti.

Data l’oggettiva difficoltà di un pieno esercizio di tale autonomia, la Legge n. 107/2015 ha cercato di darvi piena attuazione attraverso alcune azioni:

  • a) ricorrere alle forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR n. 275/1999, in particolare ricorrendo all’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, al potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari stabiliti, alla programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline; 
  • b) disporre di un organico potenziato, denominato organico dell’autonomia per soddisfare le diverse esigenze didattiche, organizzative e progettuali; 
  • c) adottare un piano triennale dell’offerta formativa; 
  • d) avere una maggiore autonomia contabile e semplificazione amministrativa.

Il potenziamento dell’autonomia è strettamente connesso al perseguimento delle seguenti finalità: 

  • contrasto alle diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire o recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
  • educazione alla cittadinanza attiva; 
  • garanzia o effettività del diritto allo studio e delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

 Sempre legge n. 107/2015, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento,  individua alcuni obiettivi formativi: 

  • a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;  
  • b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
  • c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
  • d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
  • e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
  • f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
  • g) potenziamento delle discipline motorie;  
  • h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
  • i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
  • l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
  • m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;
  • n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 89/2009;
  • o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
  • p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
  • q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
  • r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
  • s) definizione di un sistema di orientamento. 

L’attuazione di tale finalità attraverso la riforma della Buona scuola ha, a mio parere, sbagliato la modalità di attuazione: ha bypassato il passaggio fondamentale del coinvolgimento di coloro che vivono e operano all’interno della scuola, calando sulla loro testa l’ennesima riforma.

Se la singola istituzione scolastica, attraverso le scelte negli organi collegiali, cerca di raggiungere obiettivi e finalità,organizzandosi nel modo più opportuno, realizzando l’offerta formativa in termini di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia, rispondendo alle esigenze del contesto di appartenenza, non possiamo pensare che si riesca nel rilancio intervenendo dall’alto in modo molto invasivo.

La burocrazia nella scuola

La Costituzione definisce che i principi cui deve ispirarsi l’amministrazione pubblica sono i seguenti:

  • Legalità,
  • Buon andamento,
  • Imparzialità,
  • Ragionevolezza,
  • Pubblicità e trasparenza.

Alla luce di codesti principi, l’amministrazione pubblica dovrebbe operare nel rispetto dei criteri, delle modalità e del limite di esercizio di poteri individuati dal legislatore e finalizzare la propria azione alla valorizzazione della legalità in senso sostanziale, per meglio presidiare la dialettica autorità – libertà.

Con il principio del buon andamento si richiamano una serie di parametri cui l’amministrazione pubblica deve uniformare l’attività: economicità, efficacia, efficienza. L’amministrazione pubblica deve, infatti, ottimizzare i risultati in relazione ai mezzi a disposizione, impegnarsi per perseguire gli obiettivi prefissatisi, investire adeguatamente le risorse per gli obiettivi da conseguire.

Il principio di imparzialità riguarda in particolare l’attività amministrativa ed impone un’equidistanza rispetto ai soggetti con cui la stessa entra in contatto, l’obbligo di ponderare tutti gli interessi coinvolti, in modo da vietare favoritismi ed astenersi da comportamenti che possano compromettere una corretta valutazione.

In linea con tale principio è quello di ragionevolezza che impone una razionalità operativa nello svolgimento dell’azione, per evitare arbitrarietà nelle decisioni, bensì corrispondenza tra azione e fini ispiratori, coerenza nelle decisioni e con i presupposti assunti, logicità e proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini.

Infine, con la pubblicità e la trasparenza, la Costituzione ha inteso richiamare l’amministrazione pubblica alla visibilità e pubblicità dell’azione amministrativa, in modo da poterla controllare anche dall’esterno. Questo consente anche ai cittadini di accedere ai documenti amministrativi, di vedere motivati gli atti amministrativi e gli istituti di partecipazione al processo amministrativo. La nozione di trasparenza è stata oggetto di una certa significativa evoluzione nel corso degli anni, dalla legge n. 241 del 1990, passando attraverso il d.lgs. n. 150 del 2009, alla legge n. 190 del 2012, per arrivare al decreto n. 33 del 2003 che introduce l’istituto dell’accesso civico, rivedendo l’impostazione da un bisogno di conoscere ad un diritto di conoscere, che quindi impone all’amministrazione pubblica la pubblicazione di determinate informazioni sui propri siti web e di rispondere alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati.

In particolare dal principio di buon andamento possiamo far discendere i processi di semplificazione più volte messi in campo e rivisti, volti a raggiungere le finalità pubbliche attraverso percorsi che risparmino l’attività amministrativa e non la complichino. Purtroppo, gli svariati tentativi di snellimento dell’apparato burocratico pubblico hanno sempre faticato a decollare e la scuola ne è, purtroppo, un esempio concreto.

La gestione amministrativa ed organizzativa della scuola è pesante e le procedure utilizzate sono ridondanti, tanto da complicare inutilmente ogni azione con l’eccessiva richiesta di documenti e autocertificazioni già in possesso dell’amministrazione medesima e desumibili dalle piattaforme in uso alle segreterie come il sistema Sidi. 

Nel corso degli anni, i tentativi di snellire la macchina burocratica della pubblica amministrazione hanno messo in cantiere diversi strumenti utili: la conferenza dei servizi, gli accordi tra amministrazioni pubbliche finalizzate a realizzare iniziative di interesse pubblico, lo strumento del cosiddetto silenzio devolutivo, l’autocertificazione sostitutiva dei certificati della medesima amministrazione pubblica, il silenzio assenso, i supporti informatici specifici per il settore scuola come istanze on line e sidi,…

Tuttavia, il peso della burocrazia nell’amministrazione pubblica e nella scuola rimane uno degli ostacoli al loro buon funzionamento, in contrasto con quanto prescritto dalla Costituzione, come precedentemente analizzato. Un’autentica semplificazione potrebbe consistere nel non dover più dichiarare le medesime situazioni contrattuali personali in ogni fase della carriera, dall’ingresso nelle graduatorie per le supplenze alla domanda per l’uscita pensionistica. Grazie al supporto informatico della piattaforma Sidi, basterebbe semplicemente aggiornare le situazioni nuove o modificate: questo consentirebbe un notevole snellimento del lavoro delle segreterie, delle operazione amministrative ed organizzative delle scuole e del personale, una notevole riduzione dei contenziosi ed una riduzione del rischio di errore.

Le pratiche gestite dalla e con la scuola sono tutt’altro che semplificate e dematerializzate. La stessa autocertificazione funzionale alla presentazione di alcune procedure come la mobilità, l’aggiornamento delle graduatorie,… è ridondante e carica di documentazione a supporto di quanto dichiarato. Perché non sostituire queste complicate dichiarazione con un’unica snella autocertificazione supportata solo da indicazioni precise che mettano in condizione l’amministrazione di verificarne la veridicità e fondatezza? Anziché dover, ad esempio, completare la domanda di trasferimento ed accompagnare la stessa con documenti di autocertificazione che attestino quanto dichiarato nella domanda, basterebbe considerare la stessa come autocertificazione e richiesta, indirizzando alla verifica sul supporto sidi e sullo stato matricolare del personale le condizioni dichiarate.

Anziché, in occasione della riapertura delle graduatorie, prescrivere la ridichiarazione di tutti i servizi prestati nella propria carriera, non basterebbe aggiornare solo gli anni di distanza dall’ultima riapertura? 

La natura e lo scopo con cui è stata introdotta l’autocertificazione è, infatti, quella di sostituire i certificati senza la necessità di presentare la documentazione a supporto. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettare l’autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Sfruttarne pienamente le potenzialità sarebbe sicuramente un grande passo in avanti.

Lo strumento della conferenza di servizio che abbiamo visto essere stato introdotto con il processo di decentramento necessiterebbe di procedure più rapide e più snelle per evitare il dilungarsi dei tempi decisionali e rendere efficienti i momenti di confronto tra scuole, amministrazione scolastica e forze sociali.

Nel caso specifico del settore scuola l’eccessiva burocrazia ha rallentato e, spesso, ostacolato l’esercizio pieno dell’autonomia funzionale, indispensabile a riconoscere il ruolo della scuola nel territorio di appartenenza. Ora non è più rinviabile un reale, esigibile ed efficace percorso di semplificazione che permetta anche di risparmiare tempo, risorse ed evitare errori e contenziosi.

La scuola come una comunità educante

 … la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano … La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti.

Questo il testo dell’articolo 24 dell’ultimo contratto collettivo del comparto scuola, che conferma la configurazione della scuola come comunità educante di cui sono parte integrante il dirigente scolastico, il personale docente e educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le famiglie e gli alunni e gli studenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola come comunità educante è un principio sostenuto già con i decreti delegati del 1974, che l’hanno riconosciuta come luogo di relazioni, in contatto con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Ognuno ha, pertanto, il diritto a vedere garantita la formazione alla cittadinanza, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La qualità delle relazioni sono, infatti, un fattore determinante che abbiamo potuto ben sperimentare con l’esperienza del lockdown, dove è stata garantita l’offerta formativa ma la mancanza di relazioni ha inciso fortemente su apprendimenti, sviluppo e successo formativo.

La scuola si ispira e promuove la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la vivono.

La definizione di scuola comunità educante così descritta è stata ispirata dalla partecipazione alla vita della scuola introdotta con i decreti delegati del 1974, rilanciata attraverso l’art. 1 del D.P.R. n. 249/1998, dedicato alla descrizione pedagogica della comunità scolastica intesa come ambiente educativo ricco di esperienze e di dialogo dove si forma la personalità dei giovani.

Quindi, con queste poche ma incisive righe dell’articolo 24 dell’ultimo contratto, si ribadisce quale sia il ruolo centrale della scuola all’interno di una comunità e come tutti coloro che vi hanno che fare, nel rispetto del ruolo ricoperto, abbiano un protagonismo in termini sociali e culturali, dal dirigente scolastico al personale ATA, ai docenti e a tutte le altre persone che la vivono e la rendono attiva, come gli studenti e le studentesse ed i genitori.

Tale assunto in un contratto collettivo di lavoro contribuisce nel riconoscere la centralità e l’importanza della scuola per lo sviluppo del nostro Paese. 

L’autonomia scolastica funziona?

Vi siete mai chiesti se la vostra istituzione scolastica può organizzare delle attività in modo diverso rispetto ad una scuola vicina? Per riuscire ad organizzare la propria istituzione scolastica in modo del tutto singolare rispetto anche ad altre istituzioni scolastiche è indispensabile riconoscerne un’autonomia.

In cosa consiste questa autonomia? 

Come si esercita? 

Ha dei vincoli o è un’autonomia assoluta?

Il tema dell’autonomia delle istituzioni scolastiche è ritornato al centro del dibattito nei mesi della pandemia Covid 19, soprattutto a seguito delle scelte che hanno accompagnato la gestione della scuola in tale grave situazione. Infatti, ad ogni scuola è stato chiesto di organizzarsi in modo da rispondere alle esigenze del contesto e delle persone che la vivono e fanno. Per riuscirvi, ogni scuola deve vedere riconosciuta un’autonomia di scelta e di organizzazione. Effettivamente ogni istituzione scolastica ha acquisito un’autonomia definita funzionale attraverso il DPR n. 275 del 1999, discendente dall’art. 21 della legge n. 59 del 1997, la cosiddetta Riforma Bassanini. 

Il regolamento dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR n. 275) ha permesso ad ogni scuola di organizzarsi in modo singolare ed autonomo da più punti di vista: didattico, organizzativo, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Tale autonomia ha già compiuto vent’ anni ma per chi vive quotidianamente la scuola viene da chiedersi se tale autonomia sia reale, funzionale a fare scelte calate nel contesto o se i vincoli provenienti dall’esterno o dall’alto imbrigliano l’esercizio pieno dell’autonomia.

Cosa non abbia favorito quel processo avviato vent’anni fa di riconoscimento e di esercizio dell’autonomia di ogni scuola? in cosa consisteva vent’anni fa questo processo? In quale ambito è stato inserito? Perché si è voluto introdurre questa dimensione che calasse ogni scuola all’interno del territorio?…

Su queste e tante altre domande inerenti l’esercizio dell’autonomia scolastica ho l’intenzione di cercare delle risposte e trovare dei riferimenti utili: hanno inciso in senso negativo le riforme calate dall’alto, i tagli lineari, l’eccessiva burocrazia, il blocco della contrattazione, l’elevato numero di precari,…. 

È importante e non più rinviabile suscitare un dibattito sull’esercizio dell’autonomia scolastica perché lo strumento può autenticamente consentire ad ogni scuola di organizzarsi per rispondere alle esigenze del territorio, del contesto di appartenenza. Per riuscirvi bisogna, però, dapprima, rendere autentico ed esigibile l’esercizio di tale autonomia, cercando soluzioni ai problemi sopra esposti.

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