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Titolo magistrale: abilitante ma non si può stare nelle graduatorie ad esaurimento

Ora che sarà di questi insegnanti? Licenziati e riassunti? Confermati per continuità didattica fino alla fine dell'anno scolastico?

punti-di-domanda

Il Tar Lazio si è espresso confermando il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’Anno Scolastico 2001/2002 ma escludendo la possibilità di far entrare o lasciare questo personale nelle cosiddette Graduatorie ad Esaurimento, chiuse nel 2007. Infatti, il tribunale sottolinea che l’inserimento per essere valido avrebbe dovuto avvenire entro quell’anno. Questo il contenuto della sentenza pubblicata il 13 Settembre 2019.
Perché questo non è avvenuto? Perché, allora, tale titolo era classificato come di accesso e non abilitante, pertanto non riconosciuto tra i requisiti di accesso alle graduatorie in questione.

Tempismo perfetto

La pubblicazione della sentenza arriva in una delicatissima fase di avvio dell’Anno Scolastico 2019/20: nel bel mezzo delle operazioni di nomina a tempo determinato di buona parte dei docenti. In molte province sono, infatti, in corso le chiamate per coprire i ben 155.000 posti vacanti. Nello specifico, la maggior parte dell personale inserito con il titolo incriminato ha già avuto una nomina con clausola risolutoria ed ha già iniziato a far lezione. Ebbene, non appena gli uffici scolastici territoriali renderanno operativa la sentenza, codesto personale verrà licenziato in attesa di essere riassunto con una nuova chiamata da una diversa graduatoria.

Che si fa della continuità didattica?

Il medesimo rischio si è posto l’anno scolastico scorso. Per prevenire il problema, è stata inserita nel decreto dignità (Legge 96/2018) una soluzione per garantire la tutela della continuità didattica: l’applicazione della sentenza non avrebbe determinato il licenziamento, ma il mantenimento in servizio per chi incaricato a tempo determinato e la trasformazione del contratto da indeterminato a determinato per coloro che fossero eventualmente passati di ruolo.
La soluzione di buon senso ha tentato di garantire la continuità didattica ed evitare il cambio dei docenti in corso d’anno.

Decreto salva precari

Una soluzione analoga è stata preventivata nei mesi scorsi ed inserita nel Decreto Salva Precari, discusso nei mesi scorsi ma mai approdato in Gazzetta Ufficiale.
Il rischio è, pertanto, che l’applicazione immediata del disposto della sentenza faccia scattare il licenziamento immediato di coloro che hanno preso una nomina da una graduatoria in cui non avevano titolo a permanere.

Cosa può accadere adesso?

L’ufficio scolastico ha 120 giorni di tempo utile per rendere operativa la sentenza. L’auspicio è che il Governo prenda immediatamente in mano la questione e risolva in modo analogo all’anno scolastico scorso. Codesto personale potrà, sicuramente, lavorare con nomina a tempo determinato da graduatoria d’istituto. Per essere assunto in ruolo deve, però, preventivare la partecipazione ad un concorso, ordinario o riservato. Come per il problema in generale del precariato nella scuola, il Miur ha necessità di affrontare la questione nel suo complesso.

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FAQ

Domande Frequenti Correlate.

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Come si realizza la graduatoria interna d’istituto?

La segreteria dell’istituto che deve stilare la graduatoria chiede ai singoli dipendenti di compilare una scheda ed autocertificare quanto inserito, secondo il modello e la tabella di valutazione inserita nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità in vigore.

Raccolte le autocertificazioni, la segreteria procede ad attribuire i punteggi in base alla tabella di Raccolte le autocertificazioni, la segreteria procede ad attribuire i punteggi in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI mobilità e a graduare il personale nelle rispettive graduatorie distinte per profilo professionale, ordine di scuola e classe di concorso.

Alcuni istituti stanno sperimentando la compilazione della graduatoria interna attraverso istanze online. Questa modalità potrebbe entrare in vigore nell’anno scolastico 2022/23.

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A cosa serve la graduatoria interna d’istituto?

La graduatoria interna d’istituto, stilata rispettando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, ha diversi utilizzi.

Individuare il personale, docente e ata, eventualmente perdente posto a seguito di contrazione dell’organico d’istituto; in base al numero dei perdenti posto, si individuano le ultime persone inserite in graduatoria o coloro che hanno ottenuto la titolarità nell’anno di contrazione e sono, pertanto, gli ultimi arrivati.

Avere un ordine nell’individuare le persone destinatarie di incarico a fronte di più candidati; questa ipotesi va regolamentata nel contratto d’istituto o inserita tra le indicazioni di auto candidatura.

Avere parametri di riferimento per assegnare il personale ai plessi ed alle sedi a fronte di più concorrenti interessati; anche tale ipotesi va inserita e regolamentata nella contrattazione decentrata d’istituto.

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Cos’è la graduatoria interna d’istituto?

La graduatoria interna d’istituto è un elenco graduato del personale scolastico, distinto per profilo professionale e, nel caso dei docenti, per ordine di scuola e classe di concorso.

L’utilizzo della graduatoria interna d’istituto è indispensabile nel momento in cui va individuato un perdente posto a causa della contrazione di organico.

Le modalità ed i criteri con cui va stilata la graduatoria sono inseriti nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della mobilità in vigore.

E’ frequente l’utilizzo della graduatoria interna d’istituto per assegnare incarichi o per l’assegnazione del personale alle sedi ed ai plessi.

leggi la FAQ
È vero che nei primi dieci giorni di assenza di un insegnante la sostituzione spetta al potenziato?

Non sempre… Infatti, l’Art. 28 del CCNL scuola 2016/18 prevede quanto segue: “… l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”.
Quindi tale sostituzione è prevista solo le ore del potenziato non sono impegnate nei progetti del PTOF ma sono ore cosiddette “a disposizione”.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Sentenza Consiglio di Stato n. 03196 del 2022
Sentenza TAR n. 9795 del 2021

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