Innanzi tutto, i riferimenti normativi cui far riferimento oggi sono i seguenti:
- Decreto Legge 73/2017, Disposizioni urgenti in materia vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci;
- Decreto Legge 91/2018, Mille Proroghe;
- Legge 172/2017, articolo 3 Bis, misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali.
Obblighi e adempimenti
La vaccinazione è divenuta requisito di ammissione all’asilo nido (0-3 anni) e alla scuola d’infanzia (3-6 anni).
Hanno la possibilità di essere esonerati da tale obbligo i bambini immunizzati per effetto di malattia naturale o coloro che si trovano in particolari condizioni cliniche documentate.
Condizione quest’ultima che può prevedere anche il solo posticipo. La valutazione e la certificazione conseguente sono in capo al medico di medicina generale o al pediatra.
All’atto dell’iscrizione, la famiglia è tenuta a presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuto adempimento all’obbligo vaccinale oppure che attesti le condizioni di esonero sopra descritte. In alternativa, la scuola può accogliere anche casistiche con copia dell’avvenuta prenotazione presso l’ATS dell’appuntamento per la vaccinazione.
Il Decreto Mille Proroghe, con l’art. 6 comma 3 quarter, è intervenuto per estendere la possibilità di presentazione della dichiarazione di avvenuta vaccinazione all’Anno Scolastico 2018/19. Tale norma ha, inoltre, posto il termine ultimo per fornire la documentazione comprovante il 10 Marzo 2019.
Le incombenze della scuola
A questo punto, la scuola non può accogliere i bambini di età compresa tra gli 0 ed i 6 anni, quindi asilo nido e scuola d’infanzia, qualora non si presenti anche apposita documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione o l’esonero o il differimento.
Per gli alunni e gli studenti tra i 6 ed i 16 anni è ammessa, invece, ugualmente la frequenza.
Qui scatta, però, l’obbligo prescritto dal decreto legge 73 di comunicare le eventuali violazioni all’ATS da parte del Dirigente Scolastico, per tutte le età.
Sanzioni e nuove scadenze
La norma ha previsto anche una serie di sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale da parte delle famiglie.
Data la delicatezza del tema, soprattutto, le pesanti polemiche ed i dibattiti scaturiti, è stata introdotta una misura semplificata con vigenza a partire dall’anno Scolastico 2019/20.
Tale procedura prescrive ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, statali, paritarie e formazione professionale, di inviare entro il 10 di Marzo l’elenco degli iscritti di età compresa tra gli 0 ed i 16 anni o di minori stranieri non accompagnati all’ATS del territorio di competenza.
A questo punto, le ATS devono procedere entro il 10 Giugno a restituire gli elenchi, evidenziando i casi non in regola, che non possono neppure avvalersi di esonero o differimento dell’obbligo vaccinale.
Ricevuto tale resoconto, i Dirigenti sono tenuti, entro dieci giorni, ad invitare i genitori o chi ne fa le veci a depositare la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento vaccinale o l’esonero o la richiesta di vaccinazione entro il 10 Luglio.
Al 20 Luglio, i dirigenti scolastici forniscono all’ATS il nuovo quadro della situazione.
Per le situazioni di età compresa tra gli 0 ed i 6 anni, la mancata documentazione comporta la decadenza dell’iscrizione. Per gli alunni di età superiore ai 6 ed entro i 16 non comporta la cancellazione dell’iscrizione ma l’impossibilità di partecipare agli esami.
Un unica riflessione: ancora una volta, si carica la scuola di adempimenti burocratico amministrativi complessi e con profili di grande responsabilità.
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