Valutare e certificare
Doverosi alcuni chiarimenti terminologici.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli alunni, degli studenti, delle alunne e delle studentesse.
Le finalità che la animano sono formativa ed educativa, per concorrere al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi, documentale, per descrivere ed accompagnare lo sviluppo dell’identità personale e promuovere l’autovalutazione di ciascuno.
La valutazione si occupa anche del comportamento e si riferisce, pertanto, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
In merito a codesto argomento, i riferimenti fondamentali sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità ed i singoli regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.
La certificazione delle competenze si occupa nello specifico dell’acquisizione delle competenze utili all’orientamento degli studenti.
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione ed al superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Nel primo ciclo di istruzione, i modelli di riferimento sono definiti a livello nazionale ed emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tali modelli si rifanno ad alcuni principi contenuti in documenti di riferimento: il profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; le competenze chiave individuate dall’Unione
Europea. Con tali modelli si procede alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze, alla segnalazione di competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale, alla elaborazione dell’eventuale piano educativo individualizzato, alla descrizione del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.
Scrutinio ed ammissione alla classe successiva
Le alunne e gli alunni della scuola primaria e gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Per poter consentire, invece, nella scuola primaria, una eventuale non ammissione, in sede di scrutinio, la decisione va assunta all’unanimità.
Per la scuola secondaria di primo grado, tra i requisiti per l’ammissione vi è la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Sono consentite, tuttavia, deroghe che devono essere motivate ed approvate dal collegio dei docenti, purché la frequenza consenta al consiglio di classe di avere elementi sufficienti per una valutazione, altrimenti, il consiglio ne accerta e verbalizza la non validità dell’anno scolastico, con la conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Il Decreto, nel caso della scuola secondaria di secondo grado, approfondisce i criteri e le modalità di ammissione all’esame conclusivo dei candidati interni (Art. 13) ed esterni (Art. 14).
Esame conclusivo primo ciclo
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico dello studente.
Con questo esame conclusivo si verificano le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte, attraverso tre prove scritte in italiano o nella lingua in cui è svolto l’insegnamento, in ambito logico matematico e ed una prova divisa in sezioni, ciascuna per ogni lingua straniera studiata.
L’esame si conclude con un colloquio.
Tutte le valutazioni sono espresse in decimi.
La predisposizione delle prove d’esame compete alla commissione, che ne definisce anche il calendario, i criteri per la correzione e la valutazione.
Esame conclusivo secondo ciclo
L’ammissione all’esame di Stato è disposta con lo scrutinio finale del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Per essere ammessi all’esame di Stato, bisogna essere in possesso di alcuni requisiti: frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale; partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI nell’ultimo anno di corso; svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
È, inoltre, possibile attribuire crediti scolastici attraverso esperienze maturate nel secondo biennio e nell’ultimo anno in attività anche extra scolastiche.
Entro il quindici maggio, il consiglio di classe deve elaborare un documento riguardante i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione e gli obiettivi raggiunti.
L’esame consta di due prove a carattere nazionale: una prova è in italiano o nella lingua di insegnamento; la seconda prova è in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica ed ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed accerta le competenze professionali acquisite dal candidato. In questo caso, una parte della prova è predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
L’esame si conclude con un colloquio volto ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
Proprio su quest’ultimo passaggio e sui crediti da riconoscere è intervenuto nel corrente anno scolastico il Miur, con le Note Miur 3050 e 17676 del 4/10/2018. In esse, si descrivono le principali novità in merito ai requisiti di ammissione, al credito scolastico, alla struttura e all’organizzazione delle prove d’esame,…
Va, poi, tenuta in debito conto l’Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato della secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/19, che dedica un approfondimento alla conduzione del colloquio e soprattutto alla preparazione dello stesso, in quanto la commissione è chiamata a preparare dettagliatamente i passaggi propedeutici, in coerenza con il cosiddetto Documento del 15 Maggio. La commissione deve, infatti, scegliere testi, documenti, materiali,… che intende sottoporre ai/lle candidati/e, inserirli in apposite buste chiuse, in numero superiore rispetto ai candidati stessi e, dell’intera procedura, stendere documentata verbalizzazione e conservarne relativa documentazione.
Superato l’esame di Stato, viene rilasciato il diploma, cui è allegato anche il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano di studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, i livelli di apprendimento conseguito nelle prove scritte a carattere nazionale, le competenze.
Personalizzazione
Attenzione particolare va posta nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, per i quali è prevista l’adozione di adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove o specifici adattamenti della prova oppure l’esonero della prova.
Qualora uno/a studente/essa non si presentino all’esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per l’iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado, a corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti.
Nel caso di certificati disturbi di apprendimento o di particolare gravità del disturbo di apprendimento, può essere prevista dalla documentazione la dispensa delle prova scritta di lingua straniera, sostituita da apposita prova orale stabilita dalla sottocommissione.
Nel corso dell’esame conclusivo della scuola secondaria secondo grado, la commissione predispone una o più prove differenziate, che possono prevedere anche valore equipollente a quelle ordinarie, non menzionate nel diploma finale.
In questi specifici casi, viene rilasciato un attestato di credito formativo con tutte le informazioni utili per ricavare il percorso dello studente.
Invalsi
L’istituto, ai sensi del DPR 80/2013, prevede la somministrazione di rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Nella scuola primaria sono somministrate nelle classi seconda e quinta, nella scuola secondaria primo grado nella classe terza, entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione.
Mentre nella scuola secondaria secondo grado è coinvolto solo l’ultimo anno.
Il decreto 62/2017 disciplina, poi, la valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale o sottoposti all’istruzione parentale e l’ammissione agli esami di candidati privatisti.
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