Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto un importante cambiamento nella valutazione della scuola primaria: il ripristino dei giudizi in sostituzione dei volti.
Riferimenti normativi
Per cercare le radici normative e contrattuali di tale scelta, intraprendiamo un percorso a ritroso partendo dai più recenti interventi legislativi in materia:
- OM n. 172 del 4 Dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne della scuola primaria; tale ordinanza discende dalla L. n 104/2020;
- Legge n. 104/2020, che all’articolo 32 c. 6 sexies estende il giudizio descrittivo alla valutazione periodica degli apprendimenti;
- Linee Guida del 4 Dicembre 2020, La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale nella scuola primaria;
- L’OM n. 172/2020 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs n. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato, discendente dalle deleghe della L. n 107/2015. Tale decreto ha sistematizzato, integrato e modificato le precedenti norme sulla valutazione. Infatti, la stessa OM n. 172 ne integra il quadro e ne rispetta pienamente l’impianto.
- La cornice di riferimento sono le Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, entrate in vigore attraverso il Decreto Miur n. 254 del 2012. Esse sono e rimangono il faro di riferimento per la nuova impostazione della programmazione di una scuola autonoma, che, pertanto, definisce il proprio curricolo d’istituto ed elabora il Piano dell’Offerta Formativa, fatto salvo il rispetto dei vincoli ordinamentali dello Stato;
- DPR n. 275/1999, Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, discendente dall’Art. 21 della legge n. 59/1997;
- DPR n. 89/2009, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione, volto a garantire il carattere unitario del sistema di istruzione, per valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle finalità della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado;
- D.Lgs n. 297/1994, dagli articoli 5 e 15 per quanto riguarda composizione, ruoli e funzioni degli organi collegiali della scuola;
- Legge n. 62/2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, avendo le disposizioni sulla reintroduzione del giudizio validità sia per la scuola statale che per le scuole paritarie.
Valutazione scuola primaria dall’AS 2020/21
Il processo che sta coinvolgendo la scuola primaria discende dall’impostazione didattica delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012, che costituiscono il documento di riferimento per individuare e definire gli obiettivi di apprendimento. Questi ultimi sono l’oggetto della valutazione periodica e finale di ciascuna disciplina.
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo…
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […] Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo…
La valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Nella definizione del curricolo di istituto e nella programmazione annuale della singola classe, vanno definiti gli obiettivi di apprendimento che descrivono, cioè, le manifestazioni dell’apprendimento. Nella definizione degli obiettivi vanno chiariti il contenuto disciplinare ed il processo cognitivo da promuovere negli alunni.
Nel ridefinire la valutazione attraverso giudizi della scuola primaria vanno espressi i livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento.
Altro riferimento fondamentale è il d.lgs n. 62/2017, discendente dalla legge 107 del 2015, la legge della Buona Scuola, riguardante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e nell’Esame di Stato.
Livelli di apprendimento
Il Ministero, nei documenti citati, offre quattro livelli di apprendimento per esprimere i giudizi della scuola primaria:
- Avanzato,
- Intermedio,
- Di base,
- In via di prima acquisizione.
I criteri cui i docenti devono fare riferimento per valutare i livelli di raggiungimento devono rifarsi all’autonomia, alla continuità, alla tipologia di situazione, alle risorse mobilitate e ad eventuali altre dimensioni definite dal collegio docenti ed inserite opportunamente tra i criteri di valutazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.
I livelli definiti dal Ministero sono descritti nel modo seguente:
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- Di base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
Documento di valutazione
Nel documento di valutazione va, allora, fatto riferimento alla disciplina, agli obiettivi di apprendimento, al giudizio descrittivo con la definizione del livello raggiunto.
Nella valutazione intermedia del primo anno scolastico di tale cambiamento, dati i tempi molto ristretti, l’istituzione scolastica deve tradurre le valutazioni dei singoli docenti in giudizi, esprimendo gli eventuali voti nella nuova classificazione, mentre la valutazione in itinere può continuare ad essere espressa nelle forme che il docente ritiene opportuno ma deve, come sempre, essere in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti dal Piano triennale dell’Offerta Formativa.
La valutazione finale andrà adeguatamente costruita per ciascuna disciplina e per l’insegnamento trasversale di educazione civica attraverso giudizi descrittivi nel documento di valutazione, nella prospettiva di una valutazione formativa e formatrice e di una valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
Infine, il Ministero raccomanda alle scuole di adottare modalità di interrelazione con le famiglie che non si riducano ad una formalità amministrativa ma garantiscano la necessaria trasparenza del processo e chiariscano le novità introdotte.
Pur condividendo la sostituzione dei voti nella scuola primaria con i giudizi, perché in linea con l’impostazione pedagogica e didattica delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, va amaramente sottolineata un’altra volta la modifica di aspetti sostanziali con interventi non rispettosi dei tempi di azione della scuola e senza una continuità con gli altri ordini di scuola. L’ultima ordinanza è, infatti, del 4 Dicembre 2020 ed è, pertanto, entrata in vigore ad anno scolastico avviato con un imminente appuntamento allo scadere del primo quadrimestre. Inoltre, è grave che tale significativa scelta riguardi solo ed esclusivamente la scuola primaria, perdendo l’opportunità di favorire il passaggio da un ordine all’altro di scuola, fase sempre delicata e frequentemente fra le cause di dispersione scolastica.
Sarebbero, invece, stati utili tempi più distesi per una progettazione così importante ed impegnativa e la definizione di un quadro complessivo che estenda tale impostazione anche agli altri ordini di scuola.
Per far fronte alla mancanza di chiarezza il Ministero ha dovuto, infatti, fornire anche alcune FAQ, partendo dalle richieste più frequenti, per supportare i tanti dubbi delle istituzioni scolastiche.
Fondamenti pedagogici e didattici
Cerchiamo di approfondire alcuni importanti riferimenti pedagogici cui si rifà tale impostazione.
Il primo aspetto riguarda l’essenzializzazione del curricolo, necessità con la quale abbiamo fatto i conti nel lockdown per la riorganizzazione dell’attività didattica attraverso la DAD.
L’invito a definire un curricolo breve discende, però, già dalle Indicazioni Nazionali. Infatti, ogni istituzione scolastica avrebbe dovuto discutere e definire un proprio curricolo con le seguenti caratteristiche: essenziale, verticale e ricorsivo. Tale curricolo deve essere inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Accanto ad esso, ogni istituzione scolastica deve, poi, concordare e riportare sempre nel PTOF criteri, tempi e modi della valutazione periodica e finale ed elaborare un proprio documento di valutazione.
Partendo da tali indispensabili premesse, ogni docente per le proprie discipline di insegnamento ed ogni consiglio di classe per un coordinamento interdisciplinare devono definire quali siano gli obiettivi di apprendimento distinti per disciplina e per anno di frequenza.
La definizione degli obiettivi deve essere accurata e non generica, per questo, nelle Linee Guida sono inseriti alcuni importanti suggerimenti: definizione dell’azione, cioè del processo cognitivo attivato; definizione dell’oggetto cui tale azione si rivolge.
Fanno da sfondo a tali indicazioni del Ministero alcuni riferimenti pedagogici interessanti, quali la Tassonomia di Bloom, rivista da Anderson e Krathwohl nel 2001 ed il contributo di Roberto Tronchero1, dell’Università degli Studi di Torino.
Tassonomia di Bloom rivista da Anderson e Krathwohl.
I verbi riportati si riferiscono ai processi cognitivi da poter attivare e sono presentati in una scala di complessità crescente.
I contenuti sui quali agiscono i processi cognitivi sono i seguenti:
- Conoscenza FATTUALE: fatti, elementi necessari per comprendere concetti complessi o risolvere situazioni problematiche in un determinato ambito conoscitivo (es. sul tavolo c’è una torta di mele);
- Conoscenza CONCETTUALE: generalizzazioni, classificazioni, principi, modelli, strutture,… per comprendere concetti complessi o risolvere situazioni problematiche in un determinato ambito conoscitivo (es. si definisce torta di mele…);
- Conoscenza PROCEDURALE: tecniche, strategie, algoritmi per compiere operazioni in un determinato ambito conoscitivo (es. come si prepara la torta di mele);
- Conoscenza METACOGNITIVA: consapevolezza dei processi cognitivi messi in atto, riflessione e strategia per risolvere problemi (es. dove ho sbagliato nel fare la torta di mele?) .
(Analisi tratta da R. Trinchero, Costruire e certificare competenze con il curricolo verticale nel primo ciclo, Rizzoli, Milano, 2018).
L’azione sopra descritta opera come processo cognitivo su un contenuto: in questo modo arrivo a definire in modo accurato e preciso l’obiettivo di apprendimento da raggiungere (es. comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe; comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media;…).
Quale percorso intraprendere?
Ogni istituzione scolastica, poste le premesse precedenti, cioè aver definito un proprio curricolo di istituto, essenziale, verticale e ricorsivo, può partire con alcune riunioni di ambito disciplinare, sottoarticolate per anno di frequenza, per individuare gli obiettivi di apprendimento per ogni anno.
Successivamente, si rende necessario un coordinamento in verticale degli obiettivi di apprendimento individuati per ogni anno, per ogni disciplina, per rispettare il riferimento al curricolo verticale e ricorsivo.
Di seguito, il consiglio di classe deve operare per garantire il raccordo interdisciplinare e rifarsi alle otto competenze chiave dell’apprendimento permanente, funzionali al raggiungimento del profilo d’uscita dello studente e alla certificazione delle competenze.
Il riferimento costante devono, inoltre, essere i criteri, i tempi ed i modi della valutazione definiti in collegio docenti ed inseriti nel PTOF.
La sfida è impegnativa, soprattutto in un anno scolastico già piuttosto complicato. L’impegno va rivolto indubbiamente a costruire un percorso specifico per ogni istituzione scolastica per evitare, soprattutto, che si traduca in un mero adempimento burocratico. L’impegno ancora maggiore va indirizzato al coinvolgimento degli alunni, delle alunne e delle famiglie. Questi rischiano, infatti, di rimanere disorientati ed hanno, pertanto, bisogno di essere accompagnati per comprendere e maturare progressivamente una cultura della valutazione che non crei ansia per la verifica e frustrazione per l’errore, ma colga le caratteristiche di una valutazione che sia diffusa, formativa e formatrice.
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