Per rivedere la valutazione dai voti ai giudizi, il Ministero ha emesso l’Ordinanza Ministeriale n. 172 e le relative Linee Guida il 4 Dicembre 2020, rivedendo, così, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria. Questo ha suscitato una certa preoccupazione nelle scuola, data la prima scadenza per la valutazione periodica per fine Gennaio 2021.

Dalle Indicazioni Nazionali…

Il processo che sta coinvolgendo la scuola primaria discende dall’impostazione didattica delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012, che costituiscono il documento di riferimento per individuare e definire gli obiettivi di apprendimento. Questi ultimi sono l’oggetto della valutazione periodica e finale di ciascuna disciplina. 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo…

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […] Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo…

La valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Nella definizione del curricolo di istituto e nella programmazione annuale della singola classe, vanno definiti gli obiettivi di apprendimento che descrivono, cioè, le manifestazioni dell’apprendimento. Nella definizione degli obiettivi vanno chiariti il contenuto disciplinare ed il processo cognitivo da promuovere negli alunni e negli studenti.

Nel ridefinire la valutazione attraverso giudizi della scuola primaria vanno espressi i livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento.

Altro riferimento fondamentale è il d.lgs n. 62/2017, discendente dalla legge 107 del 2015, la legge della Buona Scuola, riguardante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e nell’Esame di Stato.

Livelli di apprendimento

Il Ministero, nei documenti citati, offre quattro livelli di apprendimento per esprimere i giudizi della scuola primaria:

  • Avanzato,
  • Intermedio,
  • Di base,
  • In via di prima acquisizione.

I criteri cui i docenti devono fare riferimento per valutare i livelli di raggiungimento devono rifarsi all’autonomia, alla continuità, alla tipologia di situazione, alle risorse mobilitate e ad eventuali altre dimensioni definite dal collegio docenti ed inserite opportunamente tra i criteri di valutazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.

I livelli definiti dal Ministero sono descritti nel modo seguente:

  • Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
  • Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
  • Di base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
  • In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Documento di valutazione

Nel documento di valutazione va, allora, fatto riferimento alla disciplina, agli obiettivi di apprendimento, al giudizio descrittivo con la definizione del livello raggiunto.

Nella valutazione intermedia del corrente anno scolastico, dati i tempi molto ristretti, l’istituzione scolastica deve tradurre le valutazioni dei singoli docenti in giudizi, esprimendo gli eventuali voti nella nuova classificazione, mentre la valutazione in itinere può continuare ad essere espressa nelle forme che il docente ritiene opportuno ma deve, come sempre, essere in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti dal Piano triennale dell’Offerta Formativa.

La valutazione finale andrà adeguatamente costruita per ciascuna disciplina e per l’insegnamento trasversale di educazione civica attraverso giudizi descrittivi nel documento di valutazione, nella prospettiva di una valutazione formativa e formatrice e di una valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

Infine, il Ministero raccomanda alle scuole di adottare modalità di interrelazione con le famiglie che non si riducano ad una formalità amministrativa ma garantiscano la necessaria trasparenza amministrativa del processo e chiariscano le novità introdotte.

Pur condividendo la sostituzione dei voti nella scuola primaria con i giudizi, perché in linea con l’impostazione pedagogica e didattica delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, va amaramente sottolineata un’altra volta la modifica di aspetti sostanziali della scuola con interventi calati dall’alto anziché processi che facciano tesoro delle tante e significative esperienze delle scuole, partendo dal basso, sfruttando l’autonomia di ricerca, forme di sperimentazione e tempi più distesi per la costruzione di qualcosa che nasca dalle esigenze delle istituzioni scolastiche.

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Infatti, il Ministero ha dovuto fornire anche alcune FAQ, partendo dalle richieste più frequenti, per supportare i tanti dubbi delle istituzioni scolastiche. Un processo di revisione della valutazione secondo il dettato delle Indicazioni Nazionali sarebbe stato maggiormente efficace e costruttivo se nato dall’esigenza diretta già manifestata da molti docenti e non calato dall’alto con un’ordinanza.