La discussa Nota Miur 674 del 2016
Il 3 Febbraio 2016, il Miur emette una Nota avente come oggetto Viaggi di istruzione e visite guidate, che richiama particolare attenzione da parte dei dirigenti scolastici e degli organizzatori delle visite guidate per tutte le fasi di gestione, dalla scelta dell’agenzia alla realizzazione dell’iniziative. Centrale diviene, però, il controllo richiesto nei confronti dell’idoneità e della sicurezza del veicolo e della condotta del conducente.
La Nota reca, inoltre, alcuni allegati: il vademecum utile all’organizzazione ed alla conduzione della gita e il modello con il quale il dirigente avrà cura di informare la Sezione della Polizia Stradale del capoluogo di Provincia della destinazione dell’attività.
Nel Vademecum sono elencati gli obblighi dell’istituzione scolastica e del dirigente rispetto al controllo delle condizioni di rispetto della norma da parte dell’agenzia viaggi o del servizio di trasporto pubblico: regolarità dell’agenzia, idoneità e condotta del conducente, idoneità del veicolo. Tali verifiche fanno capo al rappresentante legale dell’istituzione scolastica ed agli organizzatori della visita o uscita didattica. Gli stessi devono controllare, pertanto, la presenza del Documento di valutazione dei rischi, l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, il possesso della polizza RCA, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, la carta di Qualificazione del Conducente, la revisione annuale del veicolo,…
E’ comprensibile la reazione del personale della scuola, caricato di responsabilità sia nella fase organizzativa sia nella fase di realizzazione dell’attività didattica, attraverso incombenze per le quali può anche non essere preparato alla verifica: il controllo dei pneumatici, delle condizioni del mezzo, del corretto comportamento del conducente rispetto all’uso di apparecchiature radiotelefoniche, all’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, al rispetto del tempo massimo di guida,…
La Nota, emanata, forse, con finalità informativa, ha, in realtà, prospettato nuove e gravose responsabilità, in particolare, da parte dei docenti accompagnatori.
Vedremo, di seguito, come le norme che hanno finora regolamentato la materia, hanno inquadrato chiaramente i profili di responsabilità degli accompagnatori nei confronti degli/lle studenti/esse partecipanti. Il Vademecum citato pone in capo a codesto personale una serie di incombenze illegittime, spesso, difficili da poter verificare.
La normativa precedente
Anche le norme precedenti alla discussa Nota hanno approfondito le responsabilità del personale delle istituzioni scolastiche ma evidenziano l’attenzione alle fasi organizzative e alla responsabilità legata alla vigilanza nei confronti dei partecipanti, in ottemperanza all’Art 2048 del Codice Civile: …coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate ai commi precedenti sono liberate dalle responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Le norme di riferimento sono le seguenti: C.M. n. 253/1991, C.M. n. 291/1992, D.I. n. 44/2001, C.M. n. 623/1996, Prot. Miur 645/2002, Nota n. 2209/2001, D.Lgs n. 111/1995, D.Lgs n. 206/1995, DPR n. 275/1999.
Le circolari n. 253/1991 e n. 291/1992 costituiscono un importante riferimento per l’organizzazione delle visite guidate, prescrivendo attenzione ad alcuni aspetti in particolare: finalità, destinatari, organi competenti, scelta del mezzo, assicurazione, documentazione,…
Con la C.M. n. 291/1992 la procedura è stata riservata alle delibere del consiglio di circolo e/o istituto; dall’entrata in vigore dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e del D.I. n. 44/2001, il potere negoziale è attribuito al dirigente scolastico.
La stessa C.M. n. 291/1992 poneva una serie di vincoli sulla sicurezza: l’assoluta affidabilità e serietà dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti (art. 9). Tale vincolo prevedeva che l’agenzia prescelta rilasciasse una dichiarazione garantendo di essere in possesso delle autorizzazioni previste fornendone gli estremi, di possedere tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. L’agenzia doveva già da allora garantire per iscritto, la presenza di uno o due autisti, in base alla durata del viaggio e la prescritta pausa per una durata inferiore alle nove ore.
All’art. 10 si prevedeva la garanzia di polizza assicurativa contro gli infortuni per tutti i partecipanti. Con la Nota Prot. 645/2002, è stato proposto uno schema di “capitolato d’oneri” , concordato a livello nazionale con le associazioni di categoria delle agenzie turistiche e di viaggio, che riassume le clausole e le condizioni irrinunciabili in un contratto per i viaggi d’istruzione.
Interessante è la ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori: i docenti accompagnatori hanno obblighi di vigilanza; l’agenzia deve rilasciare le previste dichiarazioni e garanzie e la relativa documentazione; il consiglio di istituto, prima ed il dirigente scolastico, poi, valutano le proposte delle agenzie e vigilano sui requisiti prescritti; studenti/esse ed automezzi devono essere coperti da opportuna assicurazione.
La nota n. 2209/2012 ribadisce le modalità di organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, inquadrando il tema nel nuovo contesto dell’istruzione scolastica autonoma. Richiama in causa, infatti, compiti e doveri dei rispettivi organi collegiali, facendo esplicito riferimento ai passaggi del Regolamento dell’Autonomia, il DPR n. 275/1999.
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2000, la previgente normativa in materia rimane un riferimento per indicazioni operative ma supera la prescrittività precedente.
Il cuore: la scuola autonoma
Ancora una volta, per affrontare le scelte e l’organizzazione delle istituzioni scolastiche è doveroso rifarsi all’autonomia delle stesse. L’articolo 21 della L. 59/1997 ed il DPR 275/1999 conferiscono, a partire dal primo Settembre 2000, la natura giuridica di istruzioni scolastiche autonome dal punto di vista organizzativo, didattico, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
Gli organi collegiali, nel solco di tale autonomia, devono elaborare le scelte educative, didattiche ed organizzative che esprimono l’identità dell’istituzione scolastica. Il POF (Piano dell’Offerta Formativa), ora PTOF (Triennale) ne è l’espressione.
Il confronto con il più ampio contesto storico, sociale, culturale ed ambientale entro cui opera la scuola va tenuto in debito conto, in quanto le scelte operate dall’istituzione lo devono conoscere e valorizzare.
Per questo, il Regolamento dell’Autonomia ha previsto, all’art. 7, anche la possibilità di costituire reti fra le istituzioni scolastiche stesse: possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.
Con la Nota del 2016 si va a minare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in quanto si cala dall’alto, in questo caso incombenze e responsabilità superiori alle possibilità della scuola stessa.
Mantenere le indicazioni e raccomandazioni delle precedenti note poteva bastare ad organizzare in modo serio ed attento alla sicurezza di tutti le uscite e visite didattiche, scelte nell’alveo della programmazione educativo-didattica del singolo istituto.
Tali prescrizioni sono assurde e, soprattutto, ostacolano l’esercizio di una autentica autonomia, che induce il personale a reazioni estreme come quella di evitare tali attività per il carico di responsabilità conseguente. Inoltre, se famiglie e studenti non sono adeguatamente informati, si rischia di innescare reazioni di condanna per la scelta operata dalla scuola, minando nel profondo quel principio di comunità educante che dovrebbe essere alla base del lavoro in sinergia nella scuola.
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